Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
      Tale tipo di accordo, oltre ad essere raccomandato dalle istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale.
      Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione recepisce una serie di clausole finalizzate a incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
      Per investimento si devono intendere tra l'altro diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).
      L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati da operatori economici italiani nel Bahrain e viceversa, mirando a fornire un quadro di maggiore certezza per gli stessi, fondato sul principio della non discriminazione fra gli investitori dell'una e dell'altra Parte (articolo 2).
      L'Accordo prevede inoltre che entrambe le Parti contraenti assicurino che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione e il godimento degli investimenti effettuati nel territorio di entrambe le Parti non saranno colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
      L'Accordo prevede egualmente che gli investimenti effettuati sul territorio delle Parti contraenti da persone fisiche o giuridiche beneficino di un equo trattamento in entrambi i Paesi e che lo stesso non dovrà in ogni caso essere meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di altri Paesi terzi (articolo 3).
      Sono stabiliti meccanismi d'indennizzo per danni subìti in occasione di conflitti o situazioni di emergenza. Sono, altresì, contemplati meccanismi di tutela per il libero trasferimento dei proventi degli investimenti (articolo 4).
      In caso di provvedimenti di confisca o di esproprio per motivi di pubblica utilità, una giusta, pronta e appropriata compensazione dovrà essere corrisposta - a prezzi di mercato - all'investitore che ha subìto il provvedimento di esproprio (articolo 5).
      Per ciò che concerne il ricorso all'arbitrato per controversie legate agli investimenti, oltre a prevedere l'istituzione di tribunali arbitrali ad hoc su richiesta di parte, il testo richiama le norme della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) che potranno essere applicate in sede di composizione e funzionamento dei meccanismi arbitrali (articolo 10).
      Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

 

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      In particolare, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce che gli utili prodotti da un investimento beneficiano della stessa protezione accordata all'investimento iniziale, anche in caso di reinvestimento.
      È previsto che, fatte salve le previsioni legislative o regolamentari nazionali, non possono imporsi condizioni per l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti ed è permesso agli investitori di assumere personale direttivo, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta (articolo 2).
      L'articolo 3 specifica la nozione di «attività connesse ad un investimento» contenuta nell'articolo 3 dell'Accordo, fornendone una nozione molto ampia, tale da ricomprendere, tra l'altro, la ricezione di registrazioni, licenze e permessi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'accesso al mercato finanziario. Stabilisce, inoltre, che ciascuna Parte deve consentire, sempre in conformità con le leggi vigenti, l'ingresso e la permanenza degli investitori e dei loro familiari nel proprio territorio.
      L'articolo 5, infine, individua la portata della locuzione «senza ritardo», di cui all'articolo 8 dell'Accordo.
      La ratifica dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso rappresenta uno stimolo per nuovi investimenti italiani nel Regno del Bahrain e bahrainiti in Italia, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica di entrambi i Paesi. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.
      Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura, come detto, agli operatori italiani un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei cittadini bahrainiti o degli investitori di Stati terzi, non derivano, infine, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 

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